L’atto di riassunzione è nullo se manca l’oggetto della domanda

L’atto di riassunzione è nullo se manca l’oggetto della domanda
11 Aprile 2018: L’atto di riassunzione è nullo se manca l’oggetto della domanda 11 Aprile 2018

La Corte di Cassazione ha recentemente affermato che “in ipotesi di interruzione del processo per morte della parte è necessario che il ricorso in riassunzione contenga gli estremi della domanda ai fini di una valida ricostituzione del contraddittorio; ove non rispondente al requisito contenutistico, l’atto di riassunzione è nullo e tale nullità è sanabile per effetto della costituzione in giudizio di tutti gli eredi; in difetto di sanatoria, la nullità degli atti successivi alla interruzione del processo, conseguente alla invalidità della riassunzione del medesimo, determina un vizio della sentenza che si converte in motivi di gravame e che postula da parte del giudice d’appello l’esercizio dei poteri sostitutivi propri del tipo di impugnazione” (Cass. Civ., Sez. I, Ord., 08.03.2018, n. 5579).

Nel caso esaminato dalla Corte, la signora P.V. aveva convenuto avanti al Tribunale di Catanzaro il Ministero delle Finanze e il Ministero della Marina Mercantile chiedendo l’accertamento della non demanialità di un’area occupata da tempo, nonché l’avvenuta acquisizione della sua proprietà per usucapione.

Nelle more, il giudizio di primo grado era stato interrotto per morte dell’attrice e, conseguentemente, riassunto dalle amministrazioni nei confronti dei suoi eredi.

Uno di questi si era costituito, eccependo, tra l’altro, la nullità dell’atto di riassunzione per difetto dei requisiti di cui all’art. 303 c.p.c..

L’eccezione era stata però disattesa dal Tribunale di Catanzaro.

La sentenza veniva impugnata avanti alla Corte d’Appello di Catanzaro che aveva accolto l’appello “con specifico riferimento al primo motivo, col quale era stata dedotta la nullità del ricorso in riassunzione” perché privo di ogni riferimento all’oggetto del processo riassunto ed aveva quindi dichiarato la nullità della sentenza e l’estinzione del giudizio.

I ministeri avevano quindi proposto ricorso per cassazione.

La Suprema Corte ha confermato la nullità del ricorso in riassunzione in quanto esso “conteneva la seguente premessa: pende avanti a questo Tribunale, G.I., dott. P, giudice civile, promosso da P.V., dante causa degli odierni convenuti, con atto notificato il … alle intestate amministrazioni, regolarmente costituite in giudizio”, ed inoltre, nell’atto di riassunzione, le amministrazioni si erano cosi espresse “all’udienza del 17.01.1996 il G.I., dott. P., ha dichiarato interrotto il giudizio per l’intervenuta morte della signora P.V. ed è interesse della Amm.ni riassumere il giudizio nei confronti degli eredi”.

La Cassazione, quindi, ha chiarito che nella sola ipotesi di interruzione del processo per morte della parte è necessario che il ricorso in riassunzione da notificarsi ai suoi eredi contenga tutti gli estremi della domanda ai fini di una valida ricostruzione del contraddittorio, poiché l’art. 303, secondo comma c.p.c., in questa specifica ipotesi prescrive che l’atto di riassunzione contenga “anche gli estremi della domanda”, a differenza delle altre ipotesi di interruzione (come ad esempio, la morte del difensore), nella quali la parte processuale rimane immutata.

In difetto, l’atto di riassunzione è nullo e tale nullità è però sanabile per effetto della costituzione in giudizio di tutti gli eredi (e non di qualcuno solo di essi).

 

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